Sezione: Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1 lett. d - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

12 Set 2023
Telefono e posta elettronica
Ordine Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Nuoro Phone: +39…
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